EMERGENZA COVIT 19
REGOLAMENTO GIOCO BOCCE
L’ORDINANZA REGIONALE 541 DEL 7/05/2020 HA CONSENTITO L’ATTIVITA’ SPORTIVA INDIVIDUALE ALL’ARIA APERTA
In assenza di disposizioni e linee guida emesse dalla Federazione Gioco Bocce viene redatto il presente regolamento che sarà suscettibile di modifiche e integrazioni alla luce delle disposizioni che verranno emanate dalla Autorità Sanitaria e dalla Federbocce.
E’ consentito il gioco delle bocce negli appositi campi con l’obbligo di utilizzo della mascherina e dei guanti, il rigoroso rispetto della distanza di due metri tra i giocatori.
Poiché la disposizione regionale consente esclusivamente la attività sportiva individuale è consentito l’accesso al campo gioco bocce esclusivamente ai giocatori (due per campo). Non è consentito pertanto da parte di chi non prende parte al gioco trattenersi nel campo bocce o in prossimità del medesimo.
Si potrà usufruire di un turno di gioco di 45 minuti attraverso queste modalità:
- Prenotando telefonicamente in segreteria il giorno prima entro le ore 18.00 (per la domenica si prenota il venerdì);
- Oppure il giorno stesso prenotando a campo libero sul tabellone posizionato nella bacheca del settore.
- Se al termine del proprio turno non c’è nessuna richiesta da parte di altri giocatori si potrà proseguire nel gioco.
Si consiglia igienizzazione delle bocce dopo l’utilizzo.
I giocatori dovranno munirsi di un pallino personale.
In prossimità dei campi di bocce è posizionato un flacone di sostanza igienizzante.
Si ricorda che gli spogliatoi, per disposizione della autorità sanitaria, sono chiusi e non utilizzabili, pertanto chi volesse recuperare bocce o altro custodite negli armadietti dovrà farlo entro sabato 23/05 prendendo appuntamento con il Direttore.
L’attività si potrà svolgere a partire da martedì 19/05 dalle ore 8 alle ore 20.
Si invitano i sig.ri soci ad un rigoroso rispetto delle disposizioni di sicurezza anti-contagio covid-19 in quanto il mancato rispetto di tali norme potrebbe essere configurato come un comportamento che può recare danno alle persone e pertanto ricadere in quanto previsto dall’art.23 dello Statuto alla voce sospensione “straordinaria” e specificato nell’art.41 del Regolamento Generale.
Il Consiglio