Di seguito il Regolamento relativo alle Elezioni del Collegio Direttivo, Collegio dei Probiviri e Collegio dei Revisori del 23.05.2021.

ART. 46 – Regolamento –
Alle cariche sociali si possono candidare tutti i soci Ordinari ed assimilati con almeno un anno di appartenenza alla società nei termini e nei limiti stabiliti dallo statuto (artt. 36 – 39 – 43 – 45 – 48 Statuto)
ART. 47 – Regolamento –
Il socio può presentare la propria candidatura per una sola carica sociale
ART. 48 – Regolamento –
Di norma le elezioni avverranno a scrutinio segreto su apposita scheda predisposta dalla segreteria i candidati saranno indicati sulla scheda in ordine alfabetico con l’indicazione del solo cognome e nome. Prima dell’apertura dei seggi tutti i candidati indistintamente potranno illustrare il loro programma all’Assemblea.
ART. 49 – Regolamento –
Le elezioni non potranno avere luogo quando il numero dei candidati non permette di raggiungere i due terzi dei membri che compongono l’organo da eleggere: almeno sei per il Consiglio, almeno due per il Collegio dei Revisori e per il Collegio dei Probiviri.
ART. 50 – Regolamento –
L’Assemblea a maggioranza semplice può proclamare eletti tutti i candidati quando il loro numero è uguale o inferiore ai membri da eleggere.
ART. 51 – Regolamento –
Nel caso due o più candidati ottengano lo stesso numero di voti risulterà eletto il più anziano d’iscrizione all’Associazione.
ART. 52 – Regolamento –
L’Assemblea in cui sono previste elezioni deve essere convocata al mattino di un giorno festivo.
Le operazioni di voto inizieranno dopo la presentazione dei candidati e termineranno alle ore 21.00 dello stesso giorno.
La Commissione elettorale, composta da cinque membri riducibili a tre sarà eletta dall’Assemblea.
La Commissione elettorale eleggerà al suo interno il Presidente e procederà alla vidimazione delle schede apponendovi le firme di almeno due scrutatori.
ART. 53 – Regolamento –
Sono ammessi al voto i soci Ordinari e assimilati in regola con i pagamenti delle quote e del contributo. Il socio deve esibire la tessera sociale o un documento di identità o essere conosciuto per conoscenza personale da un componente il seggio.
Ogni socio non può avere più di una delega.
Il delegante e il delegato devono essere soci con diritto di voto.
Ogni elettore può esprimere un numero di preferenze che non sia maggiore ai due terzi dei membri da eleggere quando questi siano almeno tre.
Una sola preferenza quando i membri da eleggere sono inferiori a tre. Le schede sulle quali sono state espresse un numero maggiore di preferenze saranno considerate nulle.
Art. 54 – regolamento –
Al termine delle operazioni di scrutinio il Presidente del seggio redige il verbale su apposito modulo predisposto dalla segreteria, che deve essere firmato da tutti i componenti del seggio. Il verbale sarà consegnato al Presidente dell’Assemblea che procederà a proclamare gli eletti.
Art. 55 – regolamento –
Gli eventuali ricorsi devono essere indirizzati al Presidente dell’Assemblea e presentati in segreteria entro e non oltre le ore 18 del secondo giorno successivo il giorno in cui sono stati proclamati gli eletti.

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Avviso relativo alle Deleghe:

LA COMMISSIONE ELETTORALE SI RISERVA DI POTER VERIFICARE LA VERIDICITA’ DELLE DELEGHE PRESENTATE.
Si precisa che non verranno accettate deleghe sprovviste di numero di tessera del delegante.